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Vi
dichiaro subito che la legge elettorale
sottoposta ai vostri suffragi è
conseguenza di premesse dottrinarie e d'una
situazione di fatto determinatasi nel Paese.
Non è già uno strumento per
avere una Camera monocroma, di un solo colore,
perché a questo scopo sarebbe stato più
che sufficiente il collegio uninominale.
Avremmo avuto, anche in questa eventualità,
l'unanimità più uno. La ragione
sta invece in un fatto di natura tipicamente
costituzionale che oggi non è stato
prospettato in tutta la sua importanza.
Il
fatto di cui parlo è il riconoscimento
del sindacato, organo di diritto pubblico. Qui
è la grande novità legislativa
della Rivoluzione fascista; qui è la
sua originalità.
Che
significa il sindacato organo di diritto
pubblico? Significa che il sindacato non
è più fuori dello Stato ne
contro lo Stato, ma è nello Stato,
riconosciuto dallo Stato, e come tale ha il
diritto di rappresentare tutte le categorie e
di imporre a tutte le categorie un contributo
sindacale obbligatorio. Quando esiste questo
dato di fatto nella costituzione italiana - e
mi riferisco alla legge 30 aprile 1926 -, la
legge elettorale non ne è che la
logica, naturalissima conseguenza. Ma poi,
onorevoli senatori, chi si vuole ingannare ?
Ma veramente, in regime di partiti, il popolo
è sovrano? Specialmente quando la
disintegrazione dello Stato è già
arrivata ad un punto in cui ad esempio «35
liste di 35 partiti» invitano il popolo
ad esercitare la sua cartacea sovranità?
Ma
anche in regime di partito le elezioni sono
fatte da
comitati incontrollabili.
Il
popolo elettorale è chiamato a
ratificare le scelte fatte dai partiti quando
non sia posto dinanzi all'enorme difficoltà
di scegliere un partito od un indirizzo. La
verità è che in tutti i paesi
del mondo si soffre di questa specie di
dispersione delle energie politiche che ha
delle conseguenze di natura assai seria, in ciò
che è il funzionamento, la compagine
degli Stati moderni. Non ho nessuno scrupolo a
dichiarare che il suffragio universale
è una pura finzione convenzionale. Non
dice nulla e non significa nulla. Dà i
risultati più disparati. Se lo si
considera come uno strumento utile in
determinate circostanze, allora la discussione
è possibile: se si dice che il
suffragio universale è l'ultima tutela
della sapienza politica e della saggezza dei
governi, allora faccio le mie più ampie
riserve. Si è detto che questa legge
è determinata dal fatto che il Gran
Consiglio non è ancora entrato fra gli
organi costituzionali dello Stato.
La
ragione ne è evidente. La legislatura
è ormai ai suoi termini, nel 1929 avrà
finito il suo ciclo. Bisogna preparare
l'applicazione di questa legge elettorale e
quindi è necessario, per questa
preparazione di ordine meccanico ed
amministrativo, avere del tempo innanzi a sé.
Il
Gran Consiglio non ha che da scegliere, da
scremare, da selezionare le designazioni che
saranno fatte liberamente dalle grandi
associazioni sindacali giuridicamente
riconosciute.
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